Riforma dello Sport: pubblicati in Gazzetta Ufficiale due dei cinque decreti

Pubblicato il 19 marzo 2021 alle 12:00:47
Categoria: Notizie altri sport
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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due dei cinque decreti in attuazione della legge delega di riforma dello sport: il decreto legislativo numero 36 del 28/2/2021 recante il 'riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici', nonché di lavoro sportivo" ed il numero 37 del 28/2/2021 recante misure "in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo ealtre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professionisportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5,comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delegarelativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia dienti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapportodi lavoro sportivo; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, diconversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che itermini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data dientrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrentidalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977; Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gliarticoli 4, 5, 7, 13, 18; Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare,l'articolo 6; Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gliarticoli 2, 4 e 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo2, comma 26; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, inparticolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolarel'articolo 1, comma 2; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo51; Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86; Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre2004; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, inparticolare, l'articolo 130; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo1; Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17febbraio 2015; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, inparticolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies; Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12; Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito conmodificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare,l'articolo 54-bis; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, inparticolare, l'articolo 3, comma 11; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo1, comma 630; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, conmodificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare,l'articolo 12-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.132 e in particolare l'articolo 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,n. 316 e in particolare l'articolo 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione del 24 novembre 2020; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei terminiprescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª delSenato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 26 febbraio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con iMinistri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustiziae per le pari opportunita' e della famiglia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cuiall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' deirelativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di entisportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto dilavoro sportivo.   N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. - La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo. - La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. - La legge 17 ottobre 1967, n. 977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276, disciplina la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. - La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, disciplina lo statuto dei lavoratori. In particolare, l'art. 4 (vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori), l'art. 5 (vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art. 7 (disciplina le norme relative alle sanzioni disciplinari), l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro) e l'art. 18 (disciplina il reintegro nel posto di lavoro). - La legge 14 giugno 1973, n. 366, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173, disciplina l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. - La legge 23 marzo 1981, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86, recante le norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti, disciplina il professionismo sportivo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo unico delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126. - La legge 13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, reca gli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate (anche con sentenza non definitiva) nel corso degli ultimi cinque anni per reati relativi a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. - La legge 11 maggio 1990, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108, disciplina i licenziamenti individuali nelle piccole imprese. In particolare, l'art. 2 (disciplina la riassunzione o il risarcimento del danno), l'art. 4 (non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione arbitrato e spese processuali). - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario, disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. In particolare, l'art. 5 disciplina le categorie riservatarie e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e di titoli. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, Supplemento ordinario n. 101: - «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1997, n. 140, reca «L'attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)». - Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1998, n. 131, disciplina la «Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127. - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»: «Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori parasubordinati). - (Omissis). 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n. 112, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305: - Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente. 2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.». - La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, puo' essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio - Il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 gennaio 2005, L 003. - Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, Supplemento ordinario n. 170: «Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale. 3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.». - La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento ordinario n. 136, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». In particolare, dispone che all'art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore) disciplina misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. - Il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 marzo 2015, L 59. - Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183». - Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183». - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n. 220, reca «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e dispone in particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori impatriati), e' stato poi modificato dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151 - Supplemento ordinario n. 26), si vedano i commi 5-quater e 5-quinquies. - La legge 20 gennaio 2016, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2016, n. 25, reca «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva». - Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119. - Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e' stato convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art. 54-bis dispone la «Disciplina delle prestazioni occasionali, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n, 143, Supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). - (Omissis). 11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono determinate le modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro". (Omissis).». - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento ordinario n. 43, reca «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». - La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Uffic

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